Un italiano titolare di partita IVA, residente in Italia, è sposato con una cittadina di un Paese dell’Unione europea che vive in Ticino. I due figli abitano con la madre e vanno a scuola in Svizzera. Il matrimonio finisce. Lui deposita il ricorso per separazione davanti al tribunale italiano; poche settimane dopo lei si rivolge alla Pretura ticinese del distretto in cui vivono i bambini, chiede l’affidamento esclusivo e un mantenimento calcolato con i parametri svizzeri, e accompagna la domanda con accuse pesanti sulla sua idoneità di padre.
È un caso che ho seguito dal 2024 al 2026, in coppia con la collega italiana che curava la causa in Italia. Lo racconto perché contiene quasi tutte le regole che una famiglia a cavallo del confine deve conoscere prima di fare il primo passo: e il primo passo, in queste vicende, decide spesso tutto il resto.
Non c’è un solo giudice: ce ne sono tre
L’errore più comune è pensare che “la causa” sia una sola. Tra Italia e Svizzera le materie si spartiscono tra fonti diverse, e ciascuna ha il suo giudice.
Separazione, divorzio e mantenimento tra coniugi. Il giudice italiano è competente, oltre ai casi ordinari, ogni volta che uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia (art. 32 della legge 218/1995). Il giudice svizzero lo è se il convenuto è domiciliato in Svizzera, oppure se l’attore vi abita da almeno un anno o è cittadino svizzero (art. 59 LDIP). Molto spesso, quindi, sono competenti entrambi: e allora conta chi arriva prima. Se in Italia si eccepisce che la stessa causa pende già all’estero, il giudice italiano sospende (art. 7 legge 218/1995); e il giudice svizzero fa lo stesso di fronte a una causa italiana già avviata, se prevede che la decisione arriverà in tempi ragionevoli e sarà riconoscibile in Svizzera (art. 9 LDIP). In Svizzera, per fissare la data che conta, basta aver aperto la procedura di conciliazione.
I figli. Affidamento, autorità parentale, collocamento e diritto di visita li decide il giudice dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale (art. 5 della Convenzione dell’Aia del 1996, richiamata dall’art. 85 LDIP). Qui non c’è corsa da vincere: se i bambini vivono in Ticino, decide il Ticino, e l’autorità adita per seconda deve astenersi (art. 13 della Convenzione).
Gli alimenti. Il mantenimento dei figli e del coniuge rientra nella Convenzione di Lugano, che vale tra Svizzera e Unione europea: il creditore può agire davanti al giudice del proprio domicilio, oppure davanti al giudice della causa sullo stato delle persone o sulla responsabilità genitoriale, come domanda accessoria (art. 5 n. 2). Anche qui, se due giudici sono investiti della stessa domanda, il secondo sospende (art. 27).
La previdenza professionale svizzera. È il capitolo che gli italiani non conoscono e che vale più di tutti gli altri messi insieme. Gli averi del secondo pilastro maturati durante il matrimonio si dividono a metà (artt. 122 e 123 CC svizzero), e su questa divisione il giudice svizzero ha competenza esclusiva: nessun accordo tra le parti può spostarla altrove e nessuna sentenza straniera sul punto viene riconosciuta (art. 63 cpv. 1bis LDIP).
Il caso: chi fa causa per primo
Nel nostro caso il ricorso italiano era stato depositato a settembre 2024. La moglie ha reagito a novembre con lo strumento tipico svizzero, l’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale, che il Pretore può accogliere anche in via supercautelare, cioè senza sentire l’altra parte: e così è stato, con un decreto che regolava figli e mantenimento. All’udienza di dicembre abbiamo prodotto gli atti italiani; il Pretore ha ritenuto verosimile la litispendenza all’estero, ha sospeso in via cautelare la parte del decreto sul mantenimento e ha aperto lo scambio di scritti sulla sospensione dell’intera procedura ai sensi dell’art. 9 LDIP e dell’art. 27 della Convenzione di Lugano. Separazione e mantenimento restavano in Italia. Non era un dettaglio. Il diritto svizzero, con i suoi parametri di calcolo sui redditi, avrebbe portato a cifre molto diverse; portare la questione economica davanti al giudice che conosce il reddito e il patrimonio italiani del marito era l’interesse principale del cliente.
Sui figli, invece, non aveva senso combattere: residenza abituale in Ticino, competenza svizzera. Abbiamo quindi accettato di regolare subito davanti al Pretore affidamento e visite, facendo verbalizzare che l’accordo riguardava unicamente i temi coperti dalla Convenzione dell’Aia e che per tutto il resto l’eccezione di litispendenza italiana restava ferma: autorità parentale congiunta, figli collocati presso la madre, diritto di visita del padre regolato nel modo più ampio possibile, vacanze comprese. La madre aveva chiesto l’affidamento esclusivo e non lo aveva ottenuto, e questo è rimasto agli atti. Un mese dopo, in Italia, la separazione si è chiusa in modo consensuale con condizioni economiche equilibrate. Con una clausola, voluta da controparte, che lasciava “impregiudicata ogni altra pretesa reciproca” da esaminare al momento del divorzio. È il tipo di frase che sembra innocua e che invece tiene aperta la porta al secondo round.
Attenzione alle parole, che in questi casi tradiscono. Il verbale svizzero diceva “affidamento dei figli alla madre, con autorità parentale congiunta”. Controparte lo ha usato in Italia come se fosse un affido esclusivo. In realtà l’“affidamento” svizzero corrisponde al nostro collocamento, cioè alla dimora prevalente, e l’“autorità parentale congiunta” è il nostro affido condiviso. Chi lavora su un solo lato del confine queste cose non le sa, e le paga.
Il divorzio e la cassa pensione
A fine 2025 il marito ha depositato in Italia il ricorso per divorzio, maturati i sei mesi dalla comparizione in separazione. A gennaio 2026 la moglie ha depositato in Ticino una petizione di divorzio “non motivata”, come consente l’art. 290 CPC svizzero, fondata sui due anni di separazione di fatto (art. 114 CC). E il secondo round è arrivato puntuale: richiesta di arretrati di mantenimento e contributo mensile da ricalcolare su un reddito del marito ricostruito sommando tutto ciò che la sua attività in Italia produce o potrebbe produrre. È la differenza tra i due sistemi: il giudice svizzero guarda alla capacità contributiva complessiva, e i conti di un’attività italiana diventano materia di causa in Ticino.
Nella stessa petizione la moglie chiedeva che il giudice derogasse alla divisione a metà della sua previdenza professionale (art. 124b CC). Il marito non aveva una cassa pensione svizzera; lei sì, e consistente. In altre parole: il credito era suo, non di lei.
In Italia la difesa della moglie ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla divisione della cassa pensione. L’eccezione era fondata: la competenza svizzera è esclusiva. Opporsi frontalmente avrebbe solo indebolito il cliente sugli altri fronti. Abbiamo quindi suggerito di non opporsi, ma di mettere a verbale che la non opposizione riguardava soltanto la giurisdizione e non costituiva rinuncia al diritto sostanziale alla metà degli averi, da far valere in Svizzera alla ripresa della procedura ticinese, sospesa in attesa della decisione italiana sul principio del divorzio. Il punto era impedire che un verbale italiano venisse usato in Svizzera come prova di acquiescenza.
Alla fine le parti hanno chiuso tutto con un accordo globale, in cui il marito ha rinunciato alla quota di cassa pensione in cambio di condizioni complessive che riteneva più vantaggiose. Una rinuncia consapevole, usata come merce di scambio, è una scelta legittima; una rinuncia per ignoranza, perché nessuno ha spiegato che quel diritto esisteva, è un danno che non si recupera più.
Per i frontalieri vale al contrario
La stessa regola colpisce chi lavora in Svizzera e vive in Italia. Il frontaliere accumula ogni mese il secondo pilastro; in caso di divorzio, quanto maturato durante il matrimonio si divide a metà con il coniuge, anche se il coniuge è sempre vissuto e ha sempre lavorato in Italia, e a deciderlo è solo il giudice svizzero. Chi divorzia in Italia pensando di aver sistemato tutto scopre, a volte anni dopo, che la cassa pensione non è stata toccata e che l’ex coniuge può ancora chiederne la divisione in Svizzera; oppure, al contrario, che vi ha rinunciato senza saperlo.
Tempi diversi, strategie diverse
In Svizzera il divorzio si ottiene su richiesta comune, con o senza accordo completo sugli effetti (artt. 111 e 112 CC), oppure su domanda di un solo coniuge dopo due anni di separazione di fatto (art. 114 CC), o prima se la prosecuzione del matrimonio non è ragionevolmente esigibile (art. 115 CC). In Italia, dopo la separazione, bastano sei mesi se consensuale e dodici se giudiziale. La sequenza italiana separazione-divorzio non esiste in Svizzera, dove la separazione formale è rara: questo significa che i due procedimenti non si sovrappongono mai perfettamente, e che la scelta di dove e quando iniziare va fatta guardando l’insieme, non un solo tribunale.
Cosa fare prima di depositare qualsiasi atto
Mappare la famiglia: dove vivono i coniugi, dove vivono i figli, dove sono i redditi, gli immobili e soprattutto le casse pensioni. Capire quale giudice è competente per ciascuna materia e quale diritto applicherà. Decidere dove conviene iniziare e arrivare primi, perché sullo stato e sul mantenimento tra coniugi la precedenza conta. Non combattere dove non si può vincere, come sui figli residenti all’estero, e usare quel terreno per ottenere il meglio altrove. Far lavorare insieme un avvocato italiano e uno svizzero fin dal primo giorno, e leggere ogni verbale sapendo che la stessa parola, nei due ordinamenti, può significare cose diverse.
Perché serve chi conosce i due sistemi
Sono iscritto all’albo degli avvocati del Canton Ticino e all’Ordine di Como, con studio a Chiasso e a Como. Nelle separazioni e nei divorzi tra Italia e Svizzera seguo direttamente la parte svizzera e coordino quella italiana con il collega di fiducia del cliente, o viceversa. Se la sua famiglia vive a cavallo del confine e sta pensando di separarsi, può prenotare una consulenza, in studio o in videochiamata: porti con sé i documenti di residenza, le ultime buste paga di entrambi e, se lavora in Svizzera, il certificato della cassa pensione. Il prezzo lo vede al momento della prenotazione.
Fonti
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291, artt. 9, 59, 61, 63, 65, 79, 83, 85; Codice civile svizzero, RS 210, artt. 111, 112, 114, 115, 122, 123, 124b, 125, 276, 285; Codice di procedura civile svizzero (CPC), RS 272, artt. 23 e 290; Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, artt. 1, 5 n. 2, 27; Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori, artt. 5 e 13; legge 31 maggio 1995 n. 218, artt. 7 e 32; legge 6 maggio 2015 n. 55.