Mio padre viveva in Svizzera e aveva beni in Italia: quale legge regola la successione

Italiano morto in Svizzera con beni in Italia: Trattato del 1868, Regolamento UE 650/2012 e LDIP decidono giudice e legge. Termini svizzeri di un mese, tre mesi e un anno. Cosa fare subito.

Una figlia che vive all’estero scrive allo studio: il padre, cittadino italiano, viveva da vent’anni in Svizzera ed è mancato pochi giorni fa. Ha lasciato una casa nel Cantone dove abitava, due appartamenti a Milano e un terreno al paese d’origine. C’è una seconda moglie, c’è una sorellastra con passaporto svizzero, non si sa se esista un testamento. La domanda è una sola: a chi devo rivolgermi e con quali regole si divide tutto questo?

È la situazione più frequente che vedo nello studio di Chiasso, e anche quella in cui si commettono più errori, perché Italia e Svizzera rispondono in modo diverso alle stesse tre domande: quale giudice è competente, quale legge si applica, entro quando bisogna muoversi.

Tre sistemi di regole che si sovrappongono

Dal lato italiano vale il Regolamento (UE) n. 650/2012. Per le persone decedute dal 17 agosto 2015 in poi, la legge che regola l’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (art. 21), e il regolamento si applica anche quando quella legge è di uno Stato non membro come la Svizzera (art. 20). Il defunto può però scegliere con testamento la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza (art. 22).

Dal lato svizzero vale la Legge federale sul diritto internazionale privato. Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali e le autorità svizzere dell’ultimo domicilio del defunto (art. 86 LDIP) e la successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero (art. 90 cpv. 1 LDIP). Dal 1° gennaio 2025 l’art. 91 LDIP permette a chiunque di sottoporre la successione, per testamento o contratto successorio, al diritto di uno dei propri Stati di origine.

Sopra a tutto questo c’è un testo che pochi conoscono e che cambia il risultato: il Trattato di domicilio e consolare tra Svizzera e Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), ancora in vigore. L’art. 17, terzo capoverso, stabilisce che le controversie tra gli eredi di un italiano morto in Svizzera riguardo alla sua eredità sono portate davanti al giudice dell’ultimo domicilio che l’italiano aveva in Italia. La LDIP fa salvi i trattati internazionali (art. 1 cpv. 2) e il Regolamento europeo non pregiudica le convenzioni di cui uno Stato membro era già parte (art. 75 par. 1). Il Trattato, quindi, prevale su entrambi.

Cosa ha deciso il Tribunale federale

Il Tribunale federale si è occupato proprio di questo caso nella sentenza DTF 136 III 461 del 26 luglio 2010: un cittadino italiano con ultimo domicilio in Ticino, una seconda moglie, tre figli e un testamento olografo. Secondo la lettura del Tribunale, l’art. 17 del Trattato non indica soltanto il giudice competente ma anche il diritto applicabile: senza una scelta diversa del defunto, alla successione di un italiano domiciliato in Svizzera si applica il diritto italiano. Nella stessa sentenza il Tribunale ha ammesso che l’italiano possa scegliere per testamento il diritto svizzero e ha ritenuto che, se la parte convenuta non eccepisce il Trattato e accetta il foro svizzero, il giudice svizzero possa decidere.

Tradotto in pratica: per gli eredi di un italiano morto in Svizzera senza testamento, la legge è quella italiana e il giudice naturale è quello dell’ultimo domicilio italiano del defunto. Ma se nessuno lo fa valere, la causa può restare in Svizzera. È una scelta strategica, non un automatismo, e va fatta subito.

Perché la legge applicabile cambia le quote

La differenza non è teorica. In Svizzera il coniuge superstite in concorso con i figli riceve la metà della successione (art. 462 CC) e, dal 2023, la porzione legittima di ciascun erede è la metà della sua quota (art. 471 CC): il defunto poteva disporre liberamente di una parte ampia del patrimonio. In Italia, con coniuge e due o più figli, la legge riserva un quarto al coniuge e la metà ai figli (art. 542 c.c.), e la quota disponibile è un quarto. Per la figlia del nostro esempio, la scelta tra le due leggi vale una parte consistente dell’eredità.

I termini svizzeri sono brevi

Chi aspetta di capire tutto prima di muoversi, in Svizzera arriva tardi. Se c’è un testamento, l’autorità lo comunica agli interessati e, trascorso un mese senza contestazioni espresse, gli eredi istituiti possono ottenere il certificato ereditario (art. 559 CC): da quel momento banche e registri li trattano come eredi. Chi vuole rinunciare ha tre mesi (art. 567 CC). L’azione di nullità di un testamento si prescrive in un anno dalla conoscenza della disposizione e della causa di nullità (art. 521 CC); l’azione di riduzione per lesione della legittima, in un anno dalla conoscenza della lesione (art. 533 CC).

In Italia i tempi sono più lunghi per l’accettazione, ma la dichiarazione di successione va presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione (art. 31 D.Lgs. 346/1990), anche per i beni italiani di chi è morto in Svizzera.

Un caso seguito dallo studio

Una signora nata in Italia e domiciliata da decenni nella Svizzera romanda muore nell’autunno 2021 lasciando due testamenti olografi di poche righe, interpretabili sia come istituzione di erede sia come semplice incarico di gestione. Il giudice di pace rilascia il certificato ereditario alla persona indicata nei testamenti; uno dei figli rinuncia. Un’altra erede impugna. Il tribunale distrettuale discute per due anni soltanto della propria competenza, cioè se, in forza del Trattato del 1868, la causa dovesse stare in Italia. La decisione sulla sola ricevibilità arriva nel novembre 2025, con spese e ripetibili a carico dell’attrice per circa quattordicimila franchi, prima ancora di entrare nel merito.

La lezione è semplice: la questione del foro e della legge va risolta prima di iniziare, non lasciata al giudice. Nel caso della figlia che vive all’estero, per esempio, si valuta se promuovere subito l’azione in Italia, davanti al giudice dell’ultimo domicilio italiano del padre, chiedendo l’applicazione della legge italiana, e usare le autorità svizzere soltanto per le misure urgenti: l’opposizione al certificato ereditario, l’inventario, il blocco dei conti.

Cosa fare nei primi trenta giorni

Chiedere subito all’autorità svizzera del luogo di domicilio se esistono testamenti depositati o aperti e in che data sono stati comunicati. Raccogliere i documenti che decidono la strategia: ultimo domicilio italiano del defunto prima dell’espatrio, eventuale doppia cittadinanza, data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale dei coniugi, intestazione degli immobili nei due Paesi. Contestare per iscritto, prima che scada il mese, ogni testamento di cui si dubita. Solo dopo scegliere dove e con quale legge fare valere i propri diritti.

Perché serve un solo avvocato per i due Paesi

Due professionisti che non si parlano, uno a Como e uno a Lugano, producono quasi sempre lo stesso risultato: ciascuno applica le proprie regole e nessuno coordina i termini. Sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Como e all’albo degli avvocati del Canton Ticino, con studio a Como e a Chiasso, e seguo queste successioni dall’inizio alla fine in entrambi gli ordinamenti.

Se si trova in una situazione simile, può prenotare una consulenza, in studio o in videochiamata, oppure leggere come lavoriamo sulle successioni tra Italia e Svizzera. Il prezzo della consulenza lo vede al momento della prenotazione.

Fonti

Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, RS 0.142.114.541, art. 17; Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291, artt. 1, 86, 90, 91; Codice civile svizzero, RS 210, artt. 462, 471, 521, 533, 559, 567; Regolamento (UE) n. 650/2012, artt. 4, 20, 21, 22, 75; DTF 136 III 461 del 26 luglio 2010; Codice civile italiano, art. 542; D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 31.

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